lunedì 6 giugno 2016

Monitoraggio RW, Ivafe e tassazione conti all'estero

I conti correnti e depositi detenuti all’estero con valore massimo non superiore a euro 15 mila sono esclusi dagli obblighi di monitoraggio nel quadro RW del modello Unico, fermo restando l’obbligo di pagamento dell’Ivafe se la giacenza media nel corso dell’anno supera l’importo di euro 5 mila. È quanto deriva dalle novità introdotte nel corso del 2014 ad opera dell’art. 2 della legge n. 186/2014, che integrando l’art. 4 del dl 167/90 ha fatto venir meno gli obblighi di monitoraggio fi scale per i conti correnti e depositi bancari costituiti all’estero se il valore massimo raggiunto nel corso dell’anno (cd. «picco» massimo) non eccede l’importo di euro 15 mila (soglia in precedenza fissata in euro 10 mila). 

La citata modifica normativa, per la cui applicazione erano sorti dei dubbi lo scorso anno, presta piena efficacia a partire dal 1° gennaio 2015 e quindi in sede di compilazione del modello Unico 2016. Tuttavia, è probabile che la compilazione del quadro RW del modello Unico, per segnalare la presenza di conti correnti e depositi costituiti all’estero, si renda, comunque, necessaria in quanto sugli stessi deve essere liquidata e versata l’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe). A partire dal 2013, infatti, il quadro RW assolve un duplice obbligo: il monitoraggio fi scale e il pagamento dell’imposta Ivafe (o Ivie per gli immobili).


Si ricorda che l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, normalmente pari al 2 per mille (aliquota aumentata a partire dal 2014 rispetto alla precedente misura dell’1,5 per mille) per i conti correnti e i depositi è dovuta in misura fi ssa pari a euro 34,20, proporzionato ai giorni di possesso, ad eccezione del caso in cui la giacenza media del conto non superi l’importo di euro 5 mila. 

In tale ultima circostanza, infatti, l’imposta non è dovuta. Dall’incrocio delle regole previste dalle disposizioni sul monitoraggio fi scale e quelle dell’Ivafe, ne deriva che: 

  • per i conti correnti e i depositi con picco massimo nel corso del 2015 non superiore a euro 15 mila e con giacenza media 2015 non superiore ad euro 5 mila, non è necessario compilare il quadro RW; 
  • per i conti correnti e i depositi con picco massimo superiore a euro 15 mila, ma con giacenza media inferiore a euro 5 mila, si rende necessaria la compilazione del quadro RW ai soli fini degli obblighi di monitoraggio, senza compilare le caselle relative all’Ivafe (non dovuta) e avendo cura di barrare la casella «20» per segnalare che la compilazione è eseguita solo per adempiere ai predetti obblighi di monitoraggio; 
  • per i conti correnti ed i depositi con picco massimo non superiore a euro 15 mila, ma con giacenza media superiore a euro 5 mila, pur non sussistendo alcun obbligo di monitoraggio, è necessario compilare il quadro RW per l’assolvimento dell’imposta Ivafe nella misura fi ssa di euro 34,20. 
In relazione all’imposta Ivafe, si ricorda che in caso di conti correnti cointestati, la stessa è ripartita tra i diversi cointestatari (ad esempio 17 euro ciascuno per i due cointestatari), mentre l’eventuale obbligo di monitoraggio ricade su entrambi i cointestatari, nonché in capo ai soggetti che hanno la delega al prelievo o alla movimentazione. In linea generale, si ricorda infatti che per le attività detenute all’estero e cointestate con altre persone, è necessario procedere come segue: 


  •  per gli obblighi di monitoraggio ciascun contitolare compila il quadro RW indicando l’intero valore dell’attività detenuta all’estero; 
  • per l’assolvimento dell’imposta patrimoniale (Ivafe o Ivie) si tiene conto della percentuale di possesso dell’attività estera; nelle caselle «21» e «22» del quadro RW devono essere indicati i codici fi scali degli altri soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW. 



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