La citata modifica normativa, per la cui applicazione erano sorti dei dubbi lo scorso anno, presta piena efficacia a partire dal 1° gennaio 2015 e quindi in sede di compilazione del modello Unico 2016. Tuttavia, è probabile che la compilazione del quadro RW del modello Unico, per segnalare la presenza di conti correnti e depositi costituiti all’estero, si renda, comunque, necessaria in quanto sugli stessi deve essere liquidata e versata l’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe). A partire dal 2013, infatti, il quadro RW assolve un duplice obbligo: il monitoraggio fi scale e il pagamento dell’imposta Ivafe (o Ivie per gli immobili).
Si ricorda che l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, normalmente pari al 2 per mille (aliquota aumentata a partire dal 2014 rispetto alla precedente misura dell’1,5 per mille) per i conti correnti e i depositi è dovuta in misura fi ssa pari a euro 34,20, proporzionato ai giorni di possesso, ad eccezione del caso in cui la giacenza media del conto non superi l’importo di euro 5 mila.
In tale ultima circostanza, infatti, l’imposta non è dovuta. Dall’incrocio delle regole previste dalle disposizioni sul monitoraggio fi scale e quelle dell’Ivafe, ne deriva che:
- per i conti correnti e i depositi con picco massimo nel corso del 2015 non superiore a euro 15 mila e con giacenza media 2015 non superiore ad euro 5 mila, non è necessario compilare il quadro RW;
- per i conti correnti e i depositi con picco massimo superiore a euro 15 mila, ma con giacenza media inferiore a euro 5 mila, si rende necessaria la compilazione del quadro RW ai soli fini degli obblighi di monitoraggio, senza compilare le caselle relative all’Ivafe (non dovuta) e avendo cura di barrare la casella «20» per segnalare che la compilazione è eseguita solo per adempiere ai predetti obblighi di monitoraggio;
- per i conti correnti ed i depositi con picco massimo non superiore a euro 15 mila, ma con giacenza media superiore a euro 5 mila, pur non sussistendo alcun obbligo di monitoraggio, è necessario compilare il quadro RW per l’assolvimento dell’imposta Ivafe nella misura fi ssa di euro 34,20.
- per gli obblighi di monitoraggio ciascun contitolare compila il quadro RW indicando l’intero valore dell’attività detenuta all’estero;
- per l’assolvimento dell’imposta patrimoniale (Ivafe o Ivie) si tiene conto della percentuale di possesso dell’attività estera; nelle caselle «21» e «22» del quadro RW devono essere indicati i codici fi scali degli altri soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW.
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