lunedì 17 aprile 2017

Sanzioni RW - novità 2017

Dai quesiti all'Agenzia delle Entrate, un chiarimento in tema di sanzioni sul quadro RW, da compilare per il monitoraggio fiscale dei capitali all'estero e il pagamento dell'Ivafe.

 Ipotizziamo che le sanzioni sul quadro RW determinate con il cumulo materiale siano 120 e con il cumulo giuridico 90. Le sanzioni da liquidare sono un terzo di 120 o un terzo di 90? Qualora, invece, le sanzioni determinate con il cumulo materiale siano 90 e con il cumulo giuridico 120, le sanzioni da liquidare sono un terzo di 90 o un terzo di 120?


Risposta Il quesito fa riferimento al confronto tra cumulo giuridico e cumulo materiale delle sanzioni previste dal comma 7 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997, che dispone che la sanzione unica calcolata con l’applicazione del cumulo giuridico non può essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Ai fini della determinazione delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale oggetto della procedura di collaborazione volontaria, il nuovo articolo 5-octies del decreto legge n. 167 del 1990, introdotto dall’articolo 7 del decreto legge 193 del 2016, richiama al comma 1, lett. e), le disposizioni previste dai commi 1 e 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997, non rinviando anche al comma 7 del medesimo articolo. Sebbene tale disposizione non venga esplicitamente richiamata nell’articolo 5-octies del decreto legge n. 167 del 1990, comma 1, lett. e), il rinvio alla disciplina del cumulo giuridico ivi contenuto, ai fini della “determinazione” della sanzione dovuta per la collaborazione volontaria, comporta necessariamente anche l’applicazione della regola generale prevista dal comma 7 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Nel caso esposto nel quesito, quindi, la riduzione ad un terzo ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997 dovrà essere calcolata in entrambe le ipotesi sull’importo di 90 euro, trattandosi dell’importo più vantaggioso emerso dal confronto tra cumulo materiale e cumulo giuridico.

Al riguardo si ricorda comunque che ai fini della determinazione delle sanzioni dovute risulta applicabile anche l’ulteriore criterio previsto dal citato comma 3 dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997, richiamato nell’articolo 5- octies del decreto legge n. 167 del 1990, comma 1, lett. e), che dispone che la sanzione non può comunque essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

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