giovedì 8 giugno 2017

Come incassare buoni fruttiferi postali scaduti

Sono in possesso, come mio fratello, di un Bfp a termine della durata di 6 anni (informazione ricevuta solo dopo la scadenza) caduto in prescrizione il 31 gennaio 2017, io leggendo per caso un articolo, ho giusto scoperto della prescrizione verso fine febbraio 2017, un mese dopo. Mi sono ovviamente rivolta alle Poste dopo essermi informata sulla normativa in vigore e i dipendenti sembravano essere del tutto all'oscuro di questa legge sulla prescrizione!
Solo il direttore è riuscito a fornirmi alcune informazioni dicendomi che dovevo inviare una richiesta di rimborso alla Cassa depositi e prestiti, la quale, è stata rifiutata giusto verso metà aprile. Mi sono rivolta a un avvocato e all’Adux, perché penso che questo sia un vero e proprio furto legalizzato, in quanto non viene nemmeno restituita la somma versata senza gli interessi fruttati.

Io ho 27 anni e questo buono è un regalo che i miei nonni decisero di farci nel 2001 quando avevo 11 anni e mio fratello uno, perciò non ero a conoscenza di questi buoni e dell’entrata in vigore delle diverse leggi relative a essi. Inoltre sul buono non è segnalata la data di scadenza, la durata, ma ancor più assurdo è la mancanza del timbro che definisce gli interessi.
Come potevamo essere a conoscenza della possibile prescrizione del buono e dell’impossibilità di restituzione dei soldi se neppure i dipendenti delle Poste Italiane non sono a conoscenza della normativa in vigore; sul buono non è segnalata la data di scadenza e nemmeno la durata di esso. 

Inoltre nessuno è stato in grado di dirmi dove finiscono i soldi e per cosa vengono utilizzati, cosa che vorrei sapere dato che quelli sono i soldi «sudati» dai miei nonni. Io voglio riuscire a ottenere il rimborso dei soldi, anche per tutte le persone che sono nella mia situazione, che si sentono lese da una legge sempre più a sfavore degli investitori, considerando soprattutto che i Bfp vengono generalmente sottoscritti da persone anziane e da pochi risparmiatori speranzosi di ottenere un piccolo guadagno. Spero possiate aiutarmi a ottenere il rimborso porgendo la questione pubblicamente.

Risponde Poste Italiane 

Rispondiamo alla segnalazione della signora Bonomo,specificando che il Dpr 29 marzo 1973 n. 156 prevede all’art. 176, comma 1 e 2, che “i Buoni Postali Fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dall'1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell’avente diritto entro il termine prescrizionale di cinque anni». Quanto ai Bfp appartenenti alla tipologia a termine (emessi dal 1° luglio 1983) caratterizzati dalla ricorrenza di una o due date di scadenza, il termine prescrizionale prende a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui detti buoni cessano di essere fruttiferi e cioè dalla data di scadenza puntuale.

Quanto al termine prescrizionale previsto, originariamente quinquennale, il Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 19 dicembre 2000 (G.U. 27 dicembre 2000, n. 300), introduttivo di una nuova disciplina in materia di Bfp, prevede all’articolo 8, comma 1, che “i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell’emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo”, laddove emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore del richiamato decreto ministeriale. Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 dicembre 2003 (G.U. 12 dicembre 2003, numero 288, S.O.), adottato in attuazione dell’articolo 5 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 (G.U. 2 ottobre 2003, n. 299, S.O.), relativo alla trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni – CDP S.p.A. – disponeva l’assegnazione alla Cdp S.p.A. della titolarità delle sole serie di Bfp emesse dal 14 aprile 2001 e il subentro del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Mef– alla Cassa depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, incluse le garanzie e gli accessori, derivanti dai Bfp relativi alle serie emesse dal 18 novembre 1953 sino al 13 aprile 2001. In tale contesto normativo, l’orientamento costantemente assunto dal competente Ministero opera nel senso di non dar corso al rimborso dei titoli caduti in prescrizione , come nel caso della lettrice, anche al fine di garantire l’assoluta uniformità di trattamento tra i possessori di titoli del debito pubblico. Infatti, sulla base della normativa citata , i Bfp in argomento – ora, come specificato, trasferiti nella titolarità del Mef– sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e dunque disciplinati dalle norme per essi valevoli, di cui al Dpr 30 dicembre 2003, n. 398 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico”.

L’art. 23 del Dpr citato fa inequivocabilmente rinvio, per quanto attiene i termini di prescrizione, alle insuperabili disposizioni del Codice Civile. Si fa presente inoltre che, da giurisprudenza costante della Suprema Corte, “l'impossibilità di far valere il proprio diritto previsto dall'art. 2935 del Codice civile, quale rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quello che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, non rientra l'ignoranza da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.” Il Decreto ministeriale del 19 dicembre 2000 ha disposto, inoltre, che Poste italiane esponga nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, consegnati ai clienti al momento della sottoscrizione , la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali. Nel caso della lettrice tutte le indicazioni erano riportate nel foglio consegnato ai sottoscrittori per cui è impossibile procedere al rimborso del titolo in oggetto.

0 commenti:

Posta un commento