lunedì 24 luglio 2017

Come trasferire i titoli tra dossier senza costi e tasse

Trasferisco un deposito titoli cointestato al sottoscritto e alla moglie con i relativi sottodepositi, da una banca online a un’altra. La volontà espressa alla banca ricevente è che i dossier dovessero essere intestati come nella prima banca e senza onere alcuno di spese fiscali. Tuttavia nel nuovo conto, presso il nuovo intermediario, i titoli azionari hanno trovato la giusta collocazione nei sotto-depositi relativi a me e a mia moglie, mentre quelli obbligazionari (BTp e dei titoli di Stato australiani) sono confluiti nel deposito titoli congiuntamente intestato.
Secondo il primo intermediario questo trasferimento ha generato una plusvalenza in quanto i titoli di Stato intestati unicamente al sottoscritto adesso sono in un deposito cointestato presso il nuovo intermediario. Il trasferimento, secondo la nostra volontà, doveva invece avvenire su dossier titoli ugualmente intestati, senza vendita virtuale e conseguente plusvalenza, quindi a quale banca compete la rettifica di questo errore?

 «La problematica sollevata dal lettore attiene la rilevanza fiscale del trasferimento titoli tra intermediari nell’ambito del regime amministrato - precisa Renzo Parisotto, consulente del gruppo Ubi –. L’articolo 6 comma 6 del Dlgs 461/97 considera cessione a titolo oneroso, e perciò rilevante fiscalmente, il trasferimento a rapporti intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza: ne deriva per converso che laddove esista una pari intestazione dei rapporti presso la banca mittente e quella ricevente non sussistono i presupposti di rilevanza fiscale dell’operazione».

In base a quanto riportato dal lettore mentre per i titoli azionari tipicamente nominativi vi sarebbe stata una continuità di intestazione tra i due intermediari, non altrettanto sarebbe accaduto per i titoli obbligazionari, presumibilmente al portatore, per i quali la banca mittente avrebbe applicato la clausola della diversa intestazione di cui sopra con conseguente rilevazione di plusvalenza fiscale.

«Ricordato che la Circolare AdE 165/98 paragrafo 3.3.5 ha precisato che in caso di cointestazione le attività si devono ripartire pro quota secondo gli ordinari principi civilistici e tale parrebbe la situazione in essere - leggasi cointestazione - presso entrambi gli intermediari, nel caso riportato la rilevazione della plusvalenza e la conseguente tassazione è avvenuta presso la banca mittente in base al citato comma 6: ciò dovrebbe altresì venire convalidato dall’avvenuto addebito dell’imposta. Sarà quindi necessario un riscontro con la banca che ha effettuato tale prelievo».

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