Si ritiene che non sia precluso l'accesso alla seconda edizione della procedura per sanare l'errore; si tratterebbe infatti di una “voluntary nazionale” e non di una “voluntary internazionale” dato che gli obblighi derivanti dall'articolo 167 del Testo unico non sono collegati alla compilazione del quadro RW.
Ravvedimento operoso
Se entro il 31 luglio è stata presentata la domanda di accesso alla procedura e successivamente, in seguito all'integrazione della documentazione, il contribuente ha deciso di effettuare il ravvedimento operoso, benché la richiesta di collaborazione volontaria sia irrevocabile si ritiene che il contribuente possa, prima della scadenza del nuovo termine del 30 settembre 2017, effettuare il ravvedimento e trasmettere all'agenzia delle Entrate per posta elettronica certificata una richiesta di annullamento della domanda di ammissione in cui si citino gli estremi del ravvedimento stesso.Gli uffici in questo caso dovrebbero astenersi dal liquidare autonomamente l'originaria istanza. Autoliquidazione Per quanto riguarda l'individuazione del momento in cui si conclude la procedura in caso di autoliquidazione, tale momento assume rilevanza perché se l'emersione ha per oggetto contanti o valori al portatore occorre depositarli, presso intermediari finanziari abilitati, in in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura. Inoltre i codici di comportamento degli intermediari in materia di antiriciclaggio dispongono, cautelativamente, alcuni vincoli temporanei all'utilizzabilità delle attività emerse.
È pacifico che gli effetti della procedura decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata (articolo 5- octies, comma 1, lettera e), ultimo periodo, Dl 167/1990 e circolare 19/E del 2017, pag. 43). Tuttavia la norma prevede che l'agenzia delle Entrate comunichi l'avvenuto perfezionamento della procedura via posta elettronica certificata, senza però fissare un termine (l'accertamento va fatto comunque entro il 31 dicembre 2018).
Si deve ritenere che il termine rilevante sia quello di versamenti dell'ultima o unica rata (data da cui decorrono gli effetti della disclosure) e non quello in cui l'Agenzia comunica l'avvenuto perfezionamento; la comunicazione non ha funzione costitutiva, ma solo informativa. In caso di autoliquidazione, l'esigenza di vincolare le attività emerse è limitata – salvo nelle rare patologie che comportino l'inammissibilità l'improcedibilità della domanda – agli importi necessari per effettuare eventuali integrazioni dei versamenti fatti in autoliquidazione, che potranno essere stimati, anche prudenzialmente, dagli intermediari.
Maggiori informazioni sulla regolarizzazione o apertura del conto all'estero.
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